Docenti Neoassunti – Nuove disposizioni dal Governo

A partire dall’anno scolastico 2022/2023 tutti i docenti dovranno svolgere un anno di prova e seguire il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, introdotto dal Decreto Legislativo n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022, disciplinato dal Decreto Ministeriale 226/2022.

Per i docenti il superamento del percorso di formazione e del periodo annuale di prova in servizio allo svolgimento di almeno 180 giorni di servizio effettivamente prestato nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno 120 per le attività didattiche.

Ma effettivamente quali docenti sono tenuti a seguire il percorso di formazione annuale e periodo annuale di prova in servizio? Vediamo di seguito quali sono secondo la normativa vigente:

  • i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo
  • i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e periodo annuale di prova in servizio o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
  • i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo
  • i docenti vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo, che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato.

Tutti i docenti che non riusciranno a superare il test finale o di valutazione negativa del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, dovranno seguire un secondo percorso formativo e di prova che non sarà più rinnovabile.

Inoltre,  il percorso di formazione e prova in servizio è rinviabile nei casi di fruizione di assegno di ricerca o di frequenza di dottorato di ricerca, sino al primo anno scolastico utile dopo la fine dell’impegno, oltre che in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.

 

 

La nuova normativa già in vigore prevede che il superamento del periodo annuale di prova in servizio:

  • è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni, dei quali almeno 120 per le attività didattiche.
  • che il personale docente in periodo di prova è sottoposto a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, attraverso valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti, in funzione dell’istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor che non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  • che in caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile.

Si ricorda che l’introduzione di un “test finale” si integra con la valutazione finale del dirigente scolastico e del comitato di valutazione.

Questo percorso di formazione è finalizzato a verificare la padronanza degli standard professionali con riferimento ai seguenti ambiti, propri della professione docente, in particolare:

  • possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, informatiche, linguistiche, pedagogico – didattiche e metodologiche, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti;
  • possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali;
  • possesso ed esercizio delle competenze di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione;
  • osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione docente;
  • partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti.

Durante l’anno di formazione per i docenti neoassunti le attività formative avranno una durata complessiva di 50 ore, organizzate nelle seguenti 4 fasi:

  • incontri propedeutici e di restituzione finale;
  • laboratori formativi;
  • “peer to peer” e osservazione in classe;
  • formazione on-line

Si ricorda che i docenti potranno comunque partecipare alle attività formative previste dall’istituzione scolastica ai sensi dell’articolo 1, comma 124 della Legge 107/2015.

Per i docenti neoassunti sono anche previsti dei laboratori formativi che riguardano le seguenti tipologie di insegnamento:

  • Iniziative e provvedimenti legati alla gestione delle istituzioni scolastiche in situazioni di emergenza;
  • Metodologie e tecnologie della didattica digitale e loro integrazione nel curricolo;
  • Competenze digitali dei docenti;
  • Inclusione sociale e dinamiche interculturali;
  • Gestione della classe e dinamiche relazionali, con particolare riferimento alla prevenzione dei fenomeni di violenza, bullismo, cyberbullismo e
  • discriminazioni;
  • Contrasto alla dispersione scolastica;
  • Buone pratiche di didattiche disciplinari;
  • Valutazione di sistema (Autovalutazione e miglioramento);
  • Attività di orientamento;
  • Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento;
  • Bisogni educativi speciali;
  • Motivare gli studenti ad apprendere;
  • Innovazione della didattica delle discipline;
  • Insegnamento di educazione civica e sua integrazione nel curricolo;
  • Valutazione didattica degli apprendimenti;
  • Educazione sostenibile e transizione ecologica, con particolare riferimento al Piano “Rigenerazione Scuola” presentato nel corso del 2020-2021.

Alla fine dell’anno scolastico e al termine dell’anno di formazione, il Comitato di valutazione verrà convocato dal dirigente scolastico che esprimerà un parere sul superamento o meno dell’anno di formazione del docente.

Pertanto, il docente sostiene un colloquio che prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione contenuta nel portfolio professionale, consegnato preliminarmente al dirigente scolastico che lo trasmette al Comitato almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio.

L’assenza al colloquio del docente, ove non motivata da impedimenti inderogabili, non preclude l’espressione del parere. Il rinvio del colloquio per impedimenti non derogabili è consentito una sola volta.

In caso di superamento del test finale e di valutazione positiva del percorso di formazione e periodo di prova in servizio, il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di conferma in ruolo per il docente in percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio.

In caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e di prova.

Il provvedimento indicherà altresì gli elementi di criticità emersi ed individuerà le forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento degli standard richiesti per la conferma in ruolo.