Docenti e ATA in malattia – come funziona

Con l’arrivo dell’inverno, arrivano anche i primi acciacchi o malattie di stagione, legati ancora alla presenza del Covid.Il Ministro Schillaci, in occasione della presentazione della campagna nazionale di vaccinazione per il Covid e per l’influenza ha parlato di fase endemica per il Covid, mentre pochi giorni prima aveva comunicato che a giorni sarà presentato un disegno di legge nel quale si prevederà che gli asintomatici Covid possano rientrare nelle loro attività dopo cinque giorni. 

Cosa funziona in caso di malattia Covid

Se la malattia è da imputare al Covid, essa è equiparata al ricovero ospedaliero pertanto lo stipendio rimane pieno per tutto il periodo di assenza del personale docente e ATA. Questo  avviene sia per i 5 giorni obbligatori di isolamento sia eventualmente per il periodo successivo, fino a max 14 giorni, qualora il tampone di controllo dovesse risultare ancora positivo.

Stipendio

Lo stipendio spettante per queste giornate di malattia è pieno, senza la decurtazione Brunetta che interviene per i primi dieci giorni di assenza in caso di malattia, in quanto l’assenza è equiparata a ricovero ospedaliero.

Lo scorso 5 luglio infatti il  Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico- Servizio per il trattamento del personale pubblico ha chiarito che la disposizione di cui all’art. 87, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è ancora vigente “in quanto non abrogata o modificata dal citato decreto legge n. 24, né da altre fonti normative”.

Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in caso di accertata positività al Covid-19, l’assenza per malattia è equiparata, sotto il profilo della retribuzione, al ricovero ospedaliero come disciplinato nei relativi CCNL di Comparto e non è ricompresa nel computo del periodo di comporto”.

Come funziona in caso malattia per influenza

L’art. 71, comma 1, del Decreto Legge n. 112/08 convertito dal Parlamento con alcune modificazioni, nella Legge n. 133/08, prevede che:

  • per gli eventi morbosi di durata inferiore o uguale a dieci giorni di assenza, sarà corrisposto esclusivamente il trattamento economico fondamentale con decurtazione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio.