Supplenze GPS – Rinuncia

C’è ancora sovrapposizione tra nomine da GPS e nomine da graduatorie di istituto che giustamente seguono il loro corso. Fortunatamente, rispetto allo scorso anno scolastico, l’OM n. 112 del 6 maggio interviene su questo punto, a favore dei docenti.

Il docente, già nominato da graduatoria di istituto su una supplenza che lo soddisfa, è obbligato ad accettare l’eventuale nomina da GPS arrivata successivamente, per non incorrere nelle sanzioni previste per la rinuncia all’incarico?

OM n. 112 del 6 maggio 2022

“Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettere a) e b). Gli effetti sanzionatori di cui al comma 1 non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l’incarico precedentemente conferito”

Quindi se è sempre vero che l’incarico da graduatorie di istituto si può lasciare per accettare quello da GPS anche di stessa durata, non è necessariamente vero il contrario. L’unico caso in cui non si applica la sanzione per la rinuncia alla nomina da GPS è questo. La sanzione alla rinuncia da nomina GPS va inserita infatti anche se si rinuncia perché già impegnati in supplenza nella scuola paritaria.