Punteggio III Fascia ATA – Il motivo del dimezzamento

Un ricorrente agiva al TAR del Lazio esponendo di aver svolto servizio anche presso le scuole paritarie e, sulla base delle disposizioni previste nel Decreto Ministeriale n. 50/2021, denuncia di patire una ingiusta ed illegittima decurtazione del punteggio nelle graduatorie ATA, per il solo fatto di non aver prestato servizio esclusivamente nelle scuole statali. Secondo il ricorrente la normativa vigente sarebbe chiara e non lascerebbe spazi a dubbi interpretativi nell’affermare che le scuole paritarie sono in tutto equivalenti alle scuole statali e che il punteggio scaturito dal servizio ivi prestato dovrebbe essere valutato in maniera identica. Il caso in commento è tratto dalla sentenza del TAR del Lazio 17065/2022 che conferma in materia alcuni precedenti. Per il TAR il ricorso è infondato, anche sulla scorta dell’orientamento adottato dalla Sezione con la recente sentenza del 27 ottobre 2022, n. 13877 (si veda anche sentenza del 19 settembre 2022 n. 11913, nonché Cons. Stato n. 3232 del 2022).

Le differenze tra scuola paritaria e statale secondo la Corte Costituzionale
I giudici richiamano la sentenza (30 luglio 2021 n. 180) con cui la Corte costituzionale ha rimarcato le differenze tuttora esistenti nella disciplina del reclutamento del personale docente e del rapporto di lavoro tra scuole statali e scuole paritarie, concludendo per la legittimità della previsione di cui all’art. 485 del D.Lgs. n. 297 del 1994 che esclude il riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio di insegnamento non di ruolo prestato presso le scuole paritarie.

Una completa equiparazione tra scuola paritaria e statale sarebbe oggi non conforme alla Costituzione

Secondo il tribunale amministrativo una completa equiparazione del rapporto di lavoro prestato presso le scuole paritarie a quello reso in quelle statali non risponde neppure ai principi che si ricavano dall’art. 33, quarto comma, Cost., di cui la L. n. 62 del 2000 intendeva essere attuazione. Con questo intervento, che ha riformato in senso pluralista e policentrico l’ordinamento delle istituzioni scolastiche, evidenzia il TAR, il legislatore ha voluto garantire agli alunni delle scuole paritarie i medesimi standard qualitativi di quelle statali, sia in relazione all’offerta didattica, sia al valore dei titoli di studio che possono essere conseguiti. Ciò non ha peraltro comportato una completa equiparazione del rapporto di lavoro che intercorre fra il docente e la scuola paritaria a quello instaurato con i docenti della scuola statale in regime di pubblico impiego privatizzato. Questa equiparazione sostanzialmente non è possibile poiché vi è una netta differenza nella procedura di selezione del personale, e la mancanza di meccanismi di selezione assimilabili alle procedure concorsuali non consente di considerare il servizio prestato nelle paritarie assimilabile a quello svolto nelle statali.

Non si può equiparare il servizio prestato nella paritaria con quello statale

In conclusione il TAR richiama il Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 6797 del 2020 ed il Consiglio di Stato, Sezione VI, con la sentenza n. 1344 del 2020, ove si è rilevato, in materia di ammissione a concorsi per il conferimento di posti di docente nella scuola statale, che la computabilità del servizio prestato presso scuole non statali potrebbe al più ammettersi per quello svolto presso scuole e istituti pareggiati, ma non anche per quello prestato presso gli istituti paritari. Osservando in proposito che “è nota la differenza tra le predette due categorie di scuole non statali, giacché soltanto le scuole pareggiate garantiscono, ai sensi dell’art. 356 del D.lgs. 297/1994 (sul pareggiamento), che numero e tipo di cattedre siano uguali a quelli delle corrispondenti scuole statali e che tali cattedre siano occupate da personale nominato, secondo norme stabilite con regolamento, a seguito d’apposito pubblico concorso, o risultato vincitore, o abbia conseguito la votazione di almeno 7/10 in identico concorso generale o speciale presso scuole statali o pareggiate o in esami di abilitazione, ogni altro tipo d’insegnamento privato non godendo d’altrettanta protezione”.